Guide e Glossario

Guide 

Le guide alla lettura della bolletta, sono uno strumento messo a disposizione da Minerva Energia allo scopo di rendere più chiara e trasparente la fattura.

Guida bolletta energia

Guida bolletta gas

Glossario

Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) che ha lo scopo di rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica e gas. Per ogni termine il glossario fornisce una semplice spiegazione.

Il Glossario presenta una sezione relativa ai termini contenuti nella bolletta elettrica, ed una relativa ai termini della bolletta gas.

In ogni sezione c’è una parte denominata “Quadro sintetico” con i termini che compaiono nel quadro sintetico della bolletta (di norma la prima pagina), ed una “Quadro di dettaglio” con i termini che compaiono nel corrispondente quadro (le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente).

Infine, ogni sezione riporta una parte denominata “Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas” che verrà compilata da ciascun fornitore con eventuali termini aggiuntivi, non già previsti nel presente Glossario, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità ARG/com 202/09.


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Standard di Qualità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:

  • Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi
  • Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare

Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni.

Tempistiche

Gli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita sono:

  • Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni.
  • Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 60 giorni.
  • Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni.
Domestico

Livelli di qualità commerciale: Energia

Livelli di qualità commerciale: Gas

Business

Livelli di qualità commerciale: Energia (Bassa Tensione)

Livelli di qualità commerciale: Gas (Bassa Pressione)

Indennizzi

Se Minerva Energia non rispetta gli standard specifici di qualità commerciale, il Cliente riceverà automaticamente un indennizzo pari a:

  • 25€ se la risposta al reclamo è fornita oltre i 30 giorni ma entro i 60 giorni; 
  • 50€ se la risposta al reclamo è fornita tra il 61esimo giorno e l’90esimo; 
  • 75€ se fornita oltre l’91esimo. 

L’indennizzo viene corrisposto automaticamente in bolletta entro 6 mesi dalla risposta al reclamo e non è necessaria nessuna richiesta da parte del cliente. 

Minerva Energia non deve pagare l’indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:

  • cause di forza maggiore, intese come atti dell’autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il -preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili al Cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
  • se nell’anno solare al Cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
  • in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente perché non contengono le informazioni minime richieste;
  • in caso di reclami scritti per interruzioni della fornitura prolungate o estese ai sensi dell’art 53 comma 53.6 del TIQV.

Mix Energetico

Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l’energia  elettrica. Per fonte primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, Minerva Energia riporta le informazioni relative alla composizione:

  • del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2023 e nel 2024;
  • del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Minerva Energia nel 2023 e 2024, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2023 (*dato consuntivo) e nel 2024 (** dato pre-consuntivo), come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).


Mix Energetico


Sistema ETS2

L’EU ETS (European Emission Trading Scheme), già applicato a settori come l’industria pesante e il trasporto aereo e marittimo, è uno dei principali strumenti dell’Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico. Questo sistema incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO2, favorendo l’adozione di tecnologie più efficienti e l’uso di combustibili sostenibili.

Ambito di applicazione

Nell’ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Si tratta di un sistema separato dal EU ETS e al quale è affidato il compito di gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e in settori aggiuntivi rappresentati in larga misura dalle piccole e medie imprese non coperte dall’attuale EU ETS. In particolare, il sistema EU ETS “2” è stato istituito dall’art. 42-ter del d.lgs. 47/2020, come modificato e integrato dal d.lgs. 147 del 10 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024), per gli ambiti elencati nell’allegato I-bis del d.lgs. 47/2020. In termini di timing l’ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni. Il sistema ETS 2 richiede agli emettitori di CO2 operanti in questi settori di compensare le proprie emissioni attraverso l’acquisto di quote. A partire dal 2028, sarà introdotto l’obbligo di sostenere il costo di una “quota di emissione” per ogni tonnellata di CO2 generata. Dal 2025 inizierà una fase di monitoraggio preliminare delle emissioni. Durante questa fase, i soggetti regolamentati, tra cui realtà come Eni Plenitude, dovranno quantificare e comunicare alla Commissione Europea le emissioni di CO2 sulla base dei volumi di gas consumati dai clienti finali nei settori interessati, in conformità con quanto previsto dal regolamento europeo 2018/2066/UE. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare:

Come funziona l’ETS 2

L’ETS 2 funziona in parallelo all’attuale sistema ETS e ha un proprio mercato delle quote emissive che partirà dal 2027, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici Soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote. Alcune delle attività propedeutiche all’avvio e al corretto funzionamento del nuovo sistema – quali la richiesta delle autorizzazioni a emettere e il monitoraggio delle emissioni storiche – devono essere attuate già a partire dal 2024. I Soggetti regolamentati del nuovo sistema sono coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nei citati settori finali d’uso, per fini di combustione.

Obblighi per i soggetti regolamentati nell’ETS 2

I soggetti coinvolti nell’ETS2 devono rispettare questi obblighi principali:

  • Autorizzazione alle emissioni: A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un’autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle norme sullo scambio di quote di emissione.
  • Comunicazione delle emissioni: Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà obbligatorio comunicare i dati sulle emissioni dell’anno precedente alla Commissione Europea, secondo il regolamento UE 2018/2066.
Documenti di riferimento

L’elenco completo dei codici ISIC rev 3.1 è disponibile al seguente link Per approfondire i dettagli relativi alla normativa ETS 2 e ai settori regolamentati, puoi scaricare i seguenti documenti ufficiali:

Modulo dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini dell'applicazione della normativa ETS2       

Conciliazione e risoluzione delle controversie

Il Servizio Conciliazione, istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e gestito da Acquirente Unico, è uno strumento pensato per offrire ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale una modalità semplice, gratuita e completamente online per risolvere eventuali controversie con il proprio operatore.

La procedura si basa sulla mediazione tra le parti, condotta da un conciliatore esperto e formato nel settore energetico, che assiste cliente e operatore nella ricerca di una soluzione condivisa. Questo servizio rientra nell’ambito degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) riconosciuti a livello europeo ed è iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi ADR in materia di consumo.

Possono accedere al Servizio Conciliazione tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa o media tensione per l’energia elettrica, e in bassa pressione per il gas. Rientrano tra i beneficiari anche i cosiddetti prosumer (clienti che sono anche produttori di energia) e altri soggetti che operano nei settori regolati da ARERA. La partecipazione alla procedura può avvenire direttamente oppure tramite un rappresentante munito di delega scritta e documento d’identità.

L’accesso al servizio è consentito solo dopo aver presentato un reclamo formale al proprio operatore e aver ricevuto una risposta considerata insoddisfacente, oppure trascorsi 40 giorni senza risposta. La domanda può essere presentata online, tramite registrazione sull’apposito portale del Servizio Conciliazione, oppure offline mediante invio postale o fax alla sede di Acquirente Unico a Roma, come indicato sul sito ufficiale del servizio.

Affinché la richiesta venga presa in carico, è necessario includere nella domanda alcune informazioni obbligatorie, tra cui:

  • Dati del cliente o del delegato (inclusi recapiti telefonici e email);
  • Nome dell’operatore coinvolto;
  • Codice identificativo della fornitura (POD/PDR) o, in mancanza, l’indirizzo della fornitura;
  • Descrizione dettagliata della controversia, valore economico del disguido e relative motivazioni;
  • Documentazione probatoria a supporto delle ragioni esposte.

Insieme alla domanda devono essere allegati:

Copia del documento di identità in corso di validità della Parte;
  • Copia del reclamo o del rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale;
  • Copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o gestore, se presente;
  • Copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente;
  • Copia della delega al rappresentante della Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato;
  • Dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00:
    • Che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 3 del “TICO”;
    • Della data di invio del reclamo all’Operatore;
  • Accettazione delle previsioni di cui agli articoli 12.3 (secondo tale disposizione, a seguito di un eventuale insuccesso della procedura di conciliazione, le Parti non possono utilizzare le informazioni e/o dichiarazioni apprese durante tale procedura in un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, salvo il consenso della Parte da cui le informazioni e/o dichiarazioni provengono) e 12.4 (secondo tale disposizione, le Parti non possono chiamare a testimoniare in un eventuale giudizio il Conciliatore, personale del Servizio Conciliazione, né deferire loro il giuramento decisorio su fatti e circostanze relative alla procedura) del “TICO”. Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Servizio Conciliazione provvederà a richiedere integrazioni entro 7 giorni. La parte richiedente avrà a sua volta 7 giorni di tempo per regolarizzare la documentazione. Se tale termine decorre inutilmente, la procedura sarà archiviata e l’utente ne riceverà notifica.

La procedura conciliativa si conclude entro 90 giorni dalla ricezione completa della richiesta. In presenza di specifiche esigenze motivate, è possibile richiedere una proroga fino a 30 giorni, che può essere concessa dal Servizio stesso oppure su istanza congiunta delle parti coinvolte.

Per ulteriori dettagli operativi o per accedere alla piattaforma online, è possibile consultare direttamente il sito del Servizio Conciliazione di ARERA.


Informazioni Imposte

La bolletta indica l’aliquota delle imposte previste dalla normativa fiscale, le quantità alle quali l’aliquota è applicata e l’importo dovuto. Con la bolletta del gas naturale si pagano l’accisa, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Visita il Sito per maggiori informazioni.

Tabella Imposte Energia        Tabella Imposte Gas             

Informazioni Consumi

I dati di consumo sono di “interesse” del cliente finale e sono, legittimamente, nella disponibilità dei seguenti soggetti:

  • il distributore, che ha la responsabilità dell’attività di misura e svolge l’attività di rilevazione delle letture secondo la frequenza minima stabilita dalla regolazione dell’ARERA;
  • il Sistema Informativo Integrato che acquisisce i dati di misura validati dal distributore e ne notifica la disponibilità ai venditori;

https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/


Remit

Il REMIT è il regolamento sull’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso che mira a promuovere una concorrenza leale a beneficio dei consumatori.

Leggi il Regolamento REMIT


Sicurezza Impianti Gas

La Delibera 40/2014/R/GAS e s.m.i., entrata in vigore il 01 Luglio 2014, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale. Il regolamento adottato dall’Autorità, pubblicato sul sito internet www.arera.it, pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto. La documentazione di cui sopra viene rilasciata dall’installatore al Cliente finale e dovrà essere inviata dal Cliente finale all’azienda di distribuzione locale unitamente ai moduli rilasciati dalla Società di Vendita.

Nel seguito riportiamo:

  • Allegato F/40 – “Allegato informativo per richieste di preventivazione lavori pervenute al Venditore” riportante le procedure che permetteranno di ottenere, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e nel più breve tempo possibile l’attivazione del suo impianto di utilizzo del gas o la riattivazione dello stesso in seguito a lavori di ampliamento, spostamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

    Scarica l’Allegato F/40       
  • Linee guida CIG n.11 – “Linee guida CIG n°11” relative alle modalità secondo le quali dovrà essere effettuato l’accertamento documentale della sicurezza post contatore, complete del modello di rapporto tecnico di compatibilità e del modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antiincendio.

    Scarica la Linee Guida CIG n.11       

Dichiarazione Sostitutiva Uso Tecnologico (Gas)

Ai sensi della Delibera AEEG 148/2019/R/gas (TISG) e s.m. e i., i venditori, per i punti di riconsegna (PDR) con uso tecnologico ovvero che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, sono tenuti a richiedere con cadenza annuale ai propri clienti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le informazioni relative alla categoria d’uso e classe di prelievo da associare al PDR. In qualità di venditore Minerva Energia è pertanto tenuto alla raccolta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e alla trasmissione delle informazioni ivi contenute al Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente Unico. Ti chiediamo, quindi, di compilare una dichiarazione per ciascuna fornitura avente uso tecnologico individuata dallo specifico codice PDR, che dovrà essere riportato sul modulo qui allegato. La dichiarazione compilata e sottoscritta dovrà essere restituita in formato pdf tramite PEC all’indirizzo: minerva.energia@legalmail.it

Scarica la Dichiarazione “Uso Tecnologico”       

Evoluzione Mercati al Dettaglio

Legge 4 agosto 2017, n. 124